Art. 1.
(Princìpi).

      1. La Repubblica riconosce la necessità di promuovere, di realizzare e di coordinare le politiche e gli interventi volti all'individuazione e alla rimozione delle cause e delle conseguenze della povertà e dell'esclusione sociale, in attuazione dei princìpi contenuti nell'articolo 3 della Costituzione e per la piena realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.